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[1]L'ammontare del provento, su cui dovra' determinarsi la quota di concorso a carico dello Stato, sara' desunto:
- a)per i Comuni chiusi: dalle quantita' dei prodotti farinacei sdaziati nell'anno 1900, applicando ad esse le aliquote delle rispettive tariffe in vigore al 1° novembre 1901;
- b)per i Comuni aperti: dall'effettivo reddito accertato nell'anno 1900 per dazio sui farinacei.
[2]Per i Comuni chiusi aventi parte della popolazione fuori del recinto daziario, all'ammontare del provento calcolato ai termini del precedente alinea a) sara' aggiunto quello del reddito effettivamente accertato nella frazione aperta, come all'alinea b); e la quota di concorso a carico dello Stato relativa a quest'ultimo reddito, sara' computata nella ragione di sette decimi.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
