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[1]Nei Comuni chiusi, nei quali il provento del dazio sui farinacei, accertato a' termini dell'articolo 4 della presente legge, importi una somma superiore al 40 per cento del reddito totale daziario rispettivamente ottenuto nell'anno 1900, e in quei Comuni nei quali l'aliquota del dazio sulle farine di frumento sia superiore a lire cinque per quintale, la cessazione del dazio sui farinacei potra' essere attuata gradatamente in un maggior numero di anni, come sara' stabilito, esaminate le speciali circostanze, dalle Commissioni di cui agli articoli 19 e seguenti.
[2]In ogni caso, pero', dal 1° gennaio 1903 il dazio sulle farine di frumento dovra' essere ridotto a misura non superiore a lire tre per quintale, e in proporzione dovranno essere ridotti i dazi per ciascuno degli altri prodotti farinacei.
[3]I Comuni, e in loro mancanza i Prefetti, valendosi delle facolta' sancite nell'articolo 62, n. 1 e 2 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale del 19 settembre 1899, n. 394, provvederanno a che nei prezzi di vendita delle farine e dei loro derivati sia tenuto conto della riduzione corrispondente alla diminuzione o cessazione del dazio.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
