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I Comuni chiusi, nei quali anteriormente alla promulgazione della presente legge, il reddito del dazio sugli alimenti farinacei non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, quando vogliano farlo cessare interamente prima delle epoche stabilite dall'articolo 2 avranno diritto alla corresponsione della relativa quota di concorso a carico dello Stato nella misura stabilita dall'articolo 3, con effetto dal giorno in cui seguira' tale cessazione.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
