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[1]A favore dei Comuni nei quali viene a cessare il dazio sui farinacei, e' assegnata, con effetto dal giorno in cui seguira' tale cessazione, la tassa sulla fabbricazione delle acque gassose e la tassa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici.

[2]I Comuni riscuoteranno le dette tasse a norma delle leggi e dei Regolamenti vigenti.

[3]Continuera' ad essere riscossa per conto dello Stato la sopratassa di confine sulle acque gassose provenienti dall'estero.

[4]I Comuni, i quali gia' abbiano aboliti i dazi sui farinacei anteriormente alla promulgazione della presente legge, ed i Comuni nei quali alla stessa data il reddito del dazio su tali prodotti non superi il 6 per cento del reddito daziario totale, godranno del provento delle due tasse considerate nel presente articolo con effetto dal 1° luglio 1902.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art7 · fonte del testo

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