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Fino a che rimangono in vigore le Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 28 giugno 1892, n. 298, nei Comuni di Roma e di Napoli saranno applicate le disposizioni della presente legge, escluso quelle recate dagli articoli 3 e 7, rimanendo pero' invariate le annualita' corrisposte dallo Stato ai Comuni stessi.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
