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Fino a che rimangono in vigore le Convenzioni approvate con le leggi 20 luglio 1890, n. 698, e 28 giugno 1892, n. 298, nei Comuni di Roma e di Napoli saranno applicate le disposizioni della presente legge, escluso quelle recate dagli articoli 3 e 7, rimanendo pero' invariate le annualita' corrisposte dallo Stato ai Comuni stessi.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~art8 · fonte del testo

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