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Nei Comuni chiusi, nei Comuni aperti e nelle porzioni di territorio dei Comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, si potra' riscuotere il dazio consumo:
- a)sulle carni bovine, equine, ovine e suine, mediante tassa da commisurarsi sul peso o per ogni capo di bestiame destinato alla macellazione;
- b)sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini;
- c)sui materiali impiegati nelle costruzioni di edifici nuovi, o in notevoli rifacimenti di edifici gia' esistenti, mediante liquidazione da farsi, a fabbrica o lavoro ultimato, in base alle quantita' accertate con computo metrico. Sono esenti i materiali impiegati nelle costruzioni e riparazioni di case rustiche e di opifici industriali nei Comuni aperti, e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi;
- d)sul consumo del gaz luce e della energia elettrica per illuminazione o riscaldamento, mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione, a carico del fabbricante, il quale avra' diritto a rivalersene sui consumatori.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
