All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 18 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-09;1055~art2 · fonte del testo