L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritta al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 5 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-02-23;91~art2 · fonte del testo