L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritta al capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 5 marzo 1960
