E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'ente medesimo dovra' sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Basilicata.

Testo vigente dal 14 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-28;89~art1 · fonte su Normattiva