All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 e di lire 350 milioni nell'anno 1973 si fara' fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per gli stessi anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Testo vigente dal 14 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-28;89~art2 · fonte su Normattiva