E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.

Testo vigente dal 9 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;394~art1 · fonte del testo