Alla spesa di cui all'art. 1, che fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verra' fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-06-22;394~art2 · fonte del testo