L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fronteggiato, per la quota di lire 100 milioni relativa all'esercizio 1957-58, con il fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 6 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-30;650~art2 · fonte del testo