Per gli effetti di cui all'art. 81 della Costituzione della Repubblica, le spese relative alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente gravera' sul capitolo 419 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 12 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-11;209~art2 · fonte del testo