Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 viene destinata una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, allo occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-12-10;1177~art2 · fonte del testo