La spesa, relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sara' fronteggiata con una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate con il primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1953-54, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1367~art2 · fonte del testo