La spesa, relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente sara' fronteggiata con una corrispondente aliquota delle disponibilita' recate con il primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1953-54, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 16 gennaio 1956
