Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 verra' provveduto mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo inscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Testo vigente dal 10 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;94~art2 · fonte del testo