Alla copertura della spesa di cui all'art. 1 verra' provveduto mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo inscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 10 marzo 1952
