A favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e' concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni. Tale contributo sara' impiegato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, in finanziamenti ed investimenti per la costruzione di alloggi e per attivita' artigiane ed economiche.

Testo vigente dal 18 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;6~art1 · fonte del testo