E' accordata all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati la sovvenzione di 1000 milioni di lire per la costruzione di alloggi di tipo popolare a favore dei profughi anzidetti. Le abitazioni costruite con la sovvenzione prevista nel precedente comma sono assegnate in locazione ovvero con patto di futura vendita, secondo le modalita' stabilite dagli articoli 7 e 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640. Sono preferiti nell'assegnazione i profughi meno abbienti e con maggior numero di conviventi a carico. La costruzione degli alloggi finanziata ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dall'Opera anche alla Organizzazione U.N.R.R.A.- Casas (1ª Giunta). La sovvenzione sara' erogata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, da accertarsi dai competenti uffici del Genio civile. Le quote d'ammortamento sono acquisite all'Opera, per la prosecuzione dei suoi compiti istituzionali.

Testo vigente dal 6 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-26;173~art7 · fonte del testo