La spesa dipendente dalla concessione del contributo di cui all'articolo precedente sara' compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-12;657~art2 · fonte del testo