La spesa di cui all'articolo precedente verra' compensata mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 353 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
Testo vigente dal 11 ottobre 1950
