All'onere di lire 22.500.000.000 derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a termini dell'art. 2, verra' fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo numero 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;634~art3 · fonte del testo