All'onere di lire 20 miliardi risultante per il bilancio dello Stato dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota dell'entrata netta derivante, per l'esercizio finanziario 1954-1955, dal provvedimento concernente l'istituzione di una imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione delle presente legge.
Testo vigente dal 7 agosto 1954
