All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 luglio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-07-15;560~art3 · fonte del testo