All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 26 luglio 1966
