L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, per i mutilati della guerra 1915-18, puo' essere concessa alle condizioni e con le modalita' stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-02;1606~art1 · fonte del testo