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Il secondo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "La croce al merito di guerra puo' altresi' essere concessa, ove ricorrano le condizioni richieste, a dispersi in azioni di guerra e alla memoria di coloro che sono deceduti dopo l'8 settembre 1943 durante la deportazione in Germania o in territori controllati dai tedeschi o durante l'internamento in campo di concentramento in Giappone o in territori controllati dai nipponici".
Testo in vigore dal 26 luglio 1951 al 9 ottobre 2010
