Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilita', applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;877~art7 · fonte del testo