((Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita. Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti)).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

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Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

Testo vigente dal 8 gennaio 1971

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1953 al 8 gennaio 1971. 20 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Ai titolari di pensioni tolto: od aggiunto: o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni pubbliche o degli tolto: Enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870 aggiunto: enti pubblici in genere, ancorche' svolgano attivita' lucrativa, la tredicesima mensilita' di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno tolto: prestata aggiunto: prestato detta opera retribuita. Qualora pero' l'importo della tredicesima mensilita' che spetterebbe come pensionato, … in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilita' tolto: quali pensionati in aggiunto: nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

    Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 settembre 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-11-26;876~art4 · fonte del testo