All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi, integrati, per gli anni finanziari 1971 e 1972, rispettivamente di un miliardo e di due miliardi di lire. Alla copertura dell'onere di lire un miliardo relativo all'anno 1971 e di quello di lire due miliardi per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1066~art6 · fonte su Normattiva