All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-03-05;28~art3 · fonte su Normattiva