All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'art. 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;718~art6 · fonte su Normattiva