Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonche' dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 Gennaio 1980, n. 16
1con decorrenza dal 1 gennaio 1974
La L. 26 Gennaio 1980, n. 16 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1 gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresi' esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale".
Testo vigente dal 12 febbraio 1980
