Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' autorizzato, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, il limite di impegno di lire 35 milioni. La somma occorrente per il pagamento del contributo di cui al comma precedente sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli anni finanziari dal 1970 al 2004.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;818~art2 · fonte su Normattiva