Per consentire al comune di Roma la rimessa in pristino dei collettori costruiti, ai sensi della legge 6 luglio 1875; n. 2583, per addurre al Tevere le acque meteoriche delle zone urbane tributarie di detto fiume, sono estesi a favore del comune medesimo, fino al limite di spesa di lire 800 milioni, i benefici di cui agli articoli 3, 11 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589. Per tale esclusivo scopo, la misura del contributo costante trentacinquennale prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 3 agosto 1949, n. 589, e' elevata al 4 per cento.

Testo vigente dal 14 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;818~art1 · fonte su Normattiva