Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno e' autorizzato, in caso di necessita', a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;633~art2 · fonte del testo