I Comuni e le Province, ai quali sono state concesse le anticipazioni previste dal decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, convertito nella legge 2 gennaio 1952, n. 5, per il pagamento delle competenze al personale dipendente, sono esonerati dall'obbligo della relativa restituzione a norma dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge medesimo.

Testo vigente dal 19 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;633~art3 · fonte del testo