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A decorrere dall'esercizio 1972 viene concesso alle aziende speciali di cui al testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che gestiscono il servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del bilancio dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di intesa con gli enti locali e con le regioni, in materiale mobile, attrezzature fisse e mobili, immobili ed aree comunque inerenti al servizio di trasporto. I contributi di cui al presente articolo verranno concessi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1087~art1 · fonte su Normattiva