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I comuni, le province, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonche' dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati. I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
