Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano
Art. 1
Il contributo annuo di lire 25 milioni previsto a favore dell'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 1 marzo 1965, n. 116, e' prorogato per il quinquennio 1970-1974 ed e' elevato a lire 30 milioni.
Testo vigente dal 9 marzo 1970
