Concessione di contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano
Art. 2
Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Testo vigente dal 9 marzo 1970
