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Possono essere conferiti diplomi di benemerenza:

  • a)alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al progresso degli studi in materia di finanza pubblica;
  • b)alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenze partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonche' ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 25 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;405~art1 · fonte del testo