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I diplomi, le medaglie e il premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le finanze. Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una commissione nominata e presieduta dal Ministro per le finanze e composta dai direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti tra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione. La proposta per l'assegnazione del premio e' fatta su parere di altra commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro per le finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 25 aprile 2001
