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All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 251 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-58, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Mini stero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 25 aprile 2001
