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Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccolo ed artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario 1949-50, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare la somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita', afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno fiscale 1948-49. Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attivita' nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
