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I finanziamenti di cui all'articolo precedente potranno essere concessi entro il limite massimo di lire 30 milioni per ciascuna impresa richiedente e dovranno essere destinati ad acquisto di macchinari ed attrezzature in Italia ed all'estero, esclusi quelli regolati dal successivo art. 3.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 16 dicembre 2010
