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((Il Ministro per il tesoro per effettuare le operazioni di cui al precedente art. 4, si avvale dell'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) il quale e' autorizzato ad adempiere per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi, compresa la facolta' di delegare ad altro ente specializzato la esecuzione dell'operazione, previo parere favorevole del Ministro specificatamente Competente per la materia e del Ministro per il tesoro. Tale facolta' e' estesa alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e dalla legge 21 agosto 1949, n. 730. Le operazioni di finanziamento attraverso gli enti delegati previsti dal precedente comma, fra i quali e' compresa la societa' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, potranno aver luogo mediante vendita diretta di macchinari ed attrezzature a pagamento differito, o rateale, assistita dal patto di riservato dominio. Per le controversie derivanti dagli atti suddetti la rappresentanza in giudizio spetta all'I.M.I.))1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 marzo 1953, n. 182
1La L. 11 marzo 1953, n. 182, ha disposto (con l'art. 3) che la presente modifica ha efficacia a partire dalla data stabilita con l'art. 10 della legge 18 agosto 1950, n. 258.
Testo in vigore dal 23 aprile 1953 al 16 dicembre 2010
