La Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 250 milioni di Diritti Speciali di Prelievo (DSP), da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF), amministrato dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad integrazione del prestito di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito pari a 550 milioni di DSP, da erogare a tassi di mercato, al «Conto Prestiti» della PRGF, amministrato dal FMI, secondo le modalita' concordate tra il FMI, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. Sul prestito di cui ai commi 1 e 2 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dalla PRGF.

Testo vigente dal 25 giugno 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-18;146~art1 · fonte su Normattiva