Art. 3 — Partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale
Nel quadro della strategia di rafforzamento della capacita' operativa del Fondo monetario internazionale e al fine di mantenere inalterata la rappresentanza dell'Italia presso lo stesso Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a dare seguito all'aumento delle quote di partecipazione deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale con la risoluzione n. 79-1 del 15 dicembre 2023. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo a 22.605 milioni di diritti speciali di prelievo. Per i relativi versamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale della Banca d'Italia, secondo le modalita' concordate tra le stesse istituzioni e il Fondo monetario internazionale. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, la Banca d'Italia e' autorizzata a estendere fino al 31 dicembre 2027 la durata dell'accordo di prestito bilaterale, denominato «Bilateral Borrowing Agreement», stipulato dalla stessa Banca con il Fondo monetario internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 637, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e avente scadenza il 31 dicembre 2024. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilita' del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2030 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e all'articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more dell'acquisto di efficacia dell'aumento della quota di cui al comma 1, l'importo massimo del prestito erogabile e' confermato fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo, salvo ridursi a un importo massimo fino a 11.549,90 milioni di diritti speciali di prelievo contestualmente all'aumento della quota di cui al comma 1. Per l'aumento della quota di cui al comma 1 e' concessa alla Banca d'Italia la garanzia dello Stato per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essa effettuati. Sui prestiti la cui estensione e' autorizzata dai commi 2 e 3 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati, nonche' per gli eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 sono regolati mediante apposite convenzioni.
Testo vigente dal 12 novembre 2025
