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La sovvenzione di cui al primo comma del precedente articolo sara' concessa nella stessa misura per gli impianti per i quali possano essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque. Della sovvenzione per unita' di potenza nominale sara' tenuto conto nel fissare la percentuale dei contributi eventuali per la costruzione dei serbatoi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1951 al 16 dicembre 2010
