Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli impianti termo-elettrici e per quelli azionati da forze endogene il Ministero dei lavori pubblici potra' accordare una sovvenzione fino a lire 1500 per ogni chilowatt, installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno cinquemila chilowatt e di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli impianti destinati a fornire di energia elettrica i Comuni che ancora ne siano privi, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di ridurre il limite di cinquemila chilowatt sopra indicato. La sovvenzione sara' corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-29;457~art4 · fonte del testo